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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerato il bisogno urgente di compiere l’armamento dei Cittadini che difendono le frontiere;

IL TRIUMVIRATO

Decreta:

1. Ogni cittadino che possegga fucili da munizione è chiamato a presentarlientro il termine di quattro giorni al Comando Civico della propria località.

2. Sono eccettuate dalla presente disposizione le armi spettanti al servigio della Guardia Nazionale.

3. Il Governo darà ai Cittadini che s’uniformeranno un compenso proporzionato al valore reale dell’arme.

4. I contravventori avranno, oltre la perdita dell’arme, pena pecuniaria del doppio del valore, o d’un mese di prigione.

Roma 1 Aprile 1849.

I Triumviri