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Ordina:

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

L'Assemblea Costituente

Considerando che ogni Cittadino è debitore alla Patria della propria vita;

Considerando che 1. corre obbligo alla Repubblica di sollevare quelle Famiglie, che perdettero nella guerra l’unico loro sostegno; 2. procacciare la sussistenza a quelli che mutilati della persona sonosi renduti incapaci di provvedersi il vivere;

Considerando che lo Stato non può tutta quanta ripararne la disgrazia, ma semplicemente allegerirne l’effetto

Decreta:

Art. 1. Ai feriti nella guerra dell’Indipendenza divenuti inabili al lavoro, vita loro durante, la Pensione di scudi sei mensili.

Art. 2. Alle famiglie povere degli estinti un’uguale Pensione colle regole e condizioni qui appresso:

1. Alla Vedova dell’estinto da fruirla in compagnia dei figli minorenni e delle figlie innutte, finchè non passi a seconde nozze.

2. In mancanza di essa, e nel caso della morte della medesima, o di un suo passaggio a seconde nozze, ai figli minorenni e alle figlie innutte dell’estinto, finchè rimangono tali:

3. Al genitore sessagennario quando l’estinto non lasci superstiti moglie e figli: