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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

ORDINANZA

La Romana Repubblica, sostituendo al nome di Polizia quello di Sicurezza pubblica, ha voluto assumere la nobile missione di vegliare alla tutela dell’ordine pubblico e della domestica tranquillità. Con tale scopo, non può ella tollerare che i Locandieri, Albergatori ed Osti nulla curando quanto importi alla pubblica sicurezza il dar conto dei forastieri che accolgono, abbiano fino ad oggi potuto obliare l’adempimento di un obbligo che loro imponevano le leggi. Questa mancanza, giusta gli ordinamenti, viene punita colla multa di scudi quaranta, non escluso eziandio l’arresto. Nullameno il Governo della Repubblica, sempre coerente a’ suoi principii di umanità, anzichè procedere all’applicazione della pena contro le trasgressioni passate, si limita a diffidarli per l’avvenire, richiamando alla più stretta e rigorosa osservanza le prescrizioni tutte contenute nella Notificazione del 26 Luglio 1847.

Roma 28. Marzo 1849.

Il Direttore Generale F. Meucci