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Art. 4. Alla disciplina per la Cancelleria del Tribunale Supremo sarà provveduto quanto prima con apposito regolamento.
Dal Palazzo della Giustizia li 27 Marzo 1849.
Il Ministro di Grazia e Giustizia. |
REPUBBLICA ROMANA
MINISTERO DELLE FINANZE
CIRCOLARE
SUI PREVENTIVI E CONSUNTIVI QUINDICINALI
Tutti gli Esattori, Cassieri, Ricevitori, Appaltatori ed altri qualunque Debitori dell’Erario della Repubblica tanto per dazi diretti, e indiretti come per ogni altro cespite d’introiti, verseranno l’intera somma che devono nella Cassa del Ricevitore Nazionale stabilito nel capo luogo della Provincia; i primi per quindicina non più tardi del giorno 15, e 30 di ciascun mese, i secondi alle epoche stabilite nei loro contratti, restando però ferme le disposizioni esistenti, e da prendersi in seguito per un più frequente versamento per parte dei Cassieri e Ricevitori.
Il versamento deve essere intero di tutte le somme che sono dovute all’Erario fino al giorno in cui esso siegue. I Direttori, sotto la loro più stretta responsabilità, vigileranno che il versamento abbia luogo immancabilmente nei modi, ed epoche indicate, prendendo, o provocando le disposizioni le più energiche.