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REPUBBLICA ROMANA


ORDINANZA MINISTERIALE.

Il Ministro di Grazia e Giustizia

Ordina

ÅRT. 1. In esecuzione della legge organica dei 3 corrente è instituita provvisoriamente una Cancelleria pel Tribunale Supremo nel modo seguente.

Sezione Civile
1. Cancelliere
2. Sostituti
2. Scrittori

Sezione Criminale
1. Vice - Cancelliere
2. Sostituti
2. Scrittori

1. Protocollista Archivista
1. Commesso Archivista Protocollista

Art. 2. È istituita pure provvisoriamente una Cancelleria pel Tribunale di Appello formata come appresso.

Sezione Civile
1. Cancelliere
3. Sostituti
6. Commessi
4. Scrittori

Sezione Criminale
1. Vice - Cancelliere
2. Sostituti
4. Scrittori

1. Archivista Protocollista
1. Commesso Archivista Protocollista

Art. 3. Nel resto le regole disciplinari, e sull’ordinamento interno stabilite coll’editto 17 Dicembre 1831 per le Cancellerie dei Tribunali di Appello di Bologna, e di Macerata saranno per ora comuni alla Cancelleria del Tribunale di Appello di Roma.