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Considerando, che stante la cessazione del Tribunale della Camera, è urgente di stabilire per gli appelli dalle deliberazioni del Consiglio medesimo altre misure in luogo di quelle negli Art. 1. e 2 dell’Ordinanza di Segreteria di Stato 31 dicembre 1847.

Decreta:

Art. 1. Le deliberazioni del Consiglio di liquidazione del Debito pubblico saranno valide, quanto al numero dei votanti, quando intervengono tre di essi senza distinzione, derogando a qualunque disposizione in contrario.

Art. 2. Dalle deliberazioni del Consiglio di liquidazione è dato il reclamo alla Commissione surrogata provvisoriamente al Consiglio di Stato, la quale decide in secondo grado sopra memorie delle parti.

Il Direttore generale del Debito pubblico interverrà nella seduta per dare gli schiarimenti, che gli verranno richiesti; esso potrà farsi rappresentare da un Consultore.

Art. 3. Dalla Commissione surrogata al Consiglio di Stato in caso di difformità di sentenza, potrà appellarsi in ultimo grado al Consiglio dei Ministri.

Art. 4. Queste disposizioni sono applicabili agli appelli già interposti, e pendenti in 2 e 3 grado.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze ed il Ministro di Grazia e Giustizia sono incaricati della