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Art. 3. La Guardia Nazionale è distinta in mobile e stanziale;

Art. 4. E dichiarata mobile e sarà immediatamente organizzata tutta la Guardia Nazionale dagli anni 18 ai 30 inclusivi, a seconda delle classificazioni e colle eccezioni da stabilirsi;

Art. 5. La Guardia stanziale è divisa in attiva e disponibile. La disponibile, chiamata al servizio, percepirà un soldo;

Art. 6. La Commissione di guerra rimane incaricata di presentare entro giorni 5 un progetto di Legge per l’applicazione del presente Decreto.

Roma 18 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Notifica:

Che l’Assemblea Costituente, nella tornata del giorno 17 del corrente mese, ha promulgato il seguente Decreto, ed