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Decreta.

Art. 1. Ogni Uffizio di censura nelle dogane ed in ogni altro luogo, per qualunque genere di stampe, incisioni o figure, è abolito.

Art. 2. Rimane salva l’azione penale, laddove si spacciassero stampe, incisioni, o figure, delle quali la Legge proibisca la pubblicazione.

Il Ministro dell’Interno è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto.

Roma 4 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Notifica:

Che l’Assemblea Costituente, nella tornata del giorno 3 del corrente mese, ha promulgato il presente Decreto, ed ordina,

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.