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Considerato che il diritto di approvare le spese, relative all’amministrazione del corrente 1849, si appartiene all’Assemblea Costituente;

Considerato che la tabella preventiva per il 1849 è stata pubblicata in parte, ed in parte rimane da stamparsi;

Considerato che il qualunque preventivo redatto per l’amministrazione del 1848 è di pubblica ragione,

Considerato che sarebbe agevole ai Ministri presentare le variazioni introdotte da essi negli estremi di quel preventivo;

Considerato che è necessario ed urgente fissare una qualunque base, su cui debba procedere l’amministrazione pubblica;

Considerato che l’Assemblea soltanto può e deve provvedere a tale urgente necessità;

L’Assemblea Costituente della Repubblica Romana in nome di Dio e del Popolo.

Decreta.

1. Le spese per l’amministrazione della Repubblica si sosterranno per ora in base del preventivo del 1848, il quale però non s’intende approvato e sanzionato.

2. Ciascun Ministro presenterà entro cinque giorni alla sanzione dell’Assemblea le variazioni, che egli ha fin qui creduto opportune pel suo Ministero, dividendole per sezioni, capitoli, articoli.

3. Il Ministro delle Finanze presenterà entro due mesi il preventivo dell’amministrazione della Repubblica.