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37. In tutto il resto si osserva avanti il Tribunale supremo la procedura comune ai Tribunali di appello.

38. La tassa degli onorarj, e delle funzioni dovute agli Avvocati Procuratori nelle cause attitate avanti i Tribunali di appello, e supremo di Roma, è quella vigente presso gli altri Tribunali delle Province, coll’aumento di una metà.

39. In tutto quello che non è altrimenti disposto dalla presente legge, si osserveranno le regole precedenti.

40. 1 termini perentorj che fossero spirati dal giorno 9. Febbrajo fino alla promulgazione della presente legge, per la intimazione dell’appello, dell’apposizione ed altri atti giudiziarj avanti ai cessati Tribunali della Capitale e delle Province, saranno prorogati per altri venti giorni dalla pubblicazione della presente legge.

41. Si avrà ragione in fine di lite delle spese occorse avanti la Segnatura per l’unione ed avocazione delle cause, quando abbia luogo di fatto in forza delle disposizioni presenti.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione della presente legge.

Roma dalla nostra Residenza li 3 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

Il Ministro di Grazia e Giustizia.