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merciali, che ad esse saranno rinviate dal Tribunale supremo, nel caso di cui in appresso.

15. Il numero legale per giudicare non può essere minore nelle cause civili di cinque Giudici, e di sei nelle cause criminali.

16. I Giudici uditori sono incaricati di quanto è prescritto dal §. 316 dell’attuale Regolamento di procedura. Il loro officio è assolutamente incompatibile con quello di difensori.

17. È istituito inoltre provvisoriamente un Tribunale Supremo composto d’un Presidente, di otto Giudici titolari, e due Uditori.

18. Appartiene a questo Tribunale il giudicare dei ricorsi per manifesta violazione di legge, sia nel merito, sia nelle forme sostanziali dell’ordine giudiziario nei casi preveduti dalle vigenti leggi.

19. Per violazione di legge in merito si ricorre al Tribunale supremo unicamente contro le sentenze inappellabili.

20. Le sentenze interlocutorie od incidenti non sono suscettibili di ricorso avanti il detto Tribunale, se non congiuntamente alle Sentenze in merito, ad eccezione di quelle riguardanti la competenza, contro le quali può aver luogo il ricorso immediato.

21. Il ricorso per riunione ed avocazione spetta al Tribunale supremo, quando i Tribunali e giudici, nelle cause da avocarsi o da unirsi, non dipendono da altro Tribunale immediatamente superiore; negli altri casi spetta a questo ultimo.

22. Il ricorso di ricusa dei Giudici sarà sempre portato al Tribunale supremo.

23. Annullando una sentenza per violazione