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Regolare, sì per la Giurisdizione Ecclesiastica, che per l’applicazione di leggi eccezionali, è abolito.

2. Nulla è innovato in ciò che concerne le materie meramente spirituali.

3. L’obbligo di richiedere la così detta aperizione di bocca, per gli antichi rescritti sovrani, è abrogato.

4. I Tribunali dello Stato nelle cause di loro competenza ne giudicano a termini di legge la validità, o nullità.

5. Niuno può rimanere, ed esser nominato Giudice per privilegio di ordine.

DISPOSIZIONI ORGANICHE E DI PROCEDURA

6. I Tribunali della Segnatura, Rota, Camera, Consulta, ed altri qualunque che aveano Giurisdizione Ecclesiastica, ed erano composti principalmente, e totalmente di Dignilarii e Prelati della Curia Romana, sono soppressi.

7. Cessano in virtù dell’articolo 5. dalle loro funzioni anche tutti gli altri Giudici ecclesiastici esercenti giurisdizione temporale, ed appartenenti ai Tribunali tuttora conservati.

8. Tutte le Cause civili e criminali attualmente pendenti, o spettanti a Giudici e Tribunali Ecclesiastici, sono devolute in istato e termini ai giudici e tribunali civili, secondo le norme vigenti di competensa.

9. Le Cause fiscali rimangono in prima istanza di competenza dei Tribunali civili; in seconda od ulteriore istanza, sono devolute ai Tribunali di appello ordinarii. Nelle medesime ha luogo la condanna e tassa delle spese come in ogni altro giudizio.