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cumenti che potranno essere esibiti, ed anche per propria scienza e convinzione, senza bisogno di ricorrere a prove estrinseche ed altre indagini.

11. Prima di dare il giudizio definitivo potrà, se lo stima opportuno, nominare delle Commissioni locali in altri territori, semplicemente consultive, per quegli schiarimenti di fatto di cui crederà aver bisogno.

12. Le Commissioni centrali daranno il loro giudizio dentro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge.

13. Le somme prestate saranno produttive nell’annuo interesse del cinque per cento netto d’ogni ritenuta, dal dì del versamento, e con tutti gli altri privilegii del debito pubblico.

14. Il prestito è garantito su tutti i beni nazionali.

15. Verrà rimborsato o con piccole cartelle di rendita pubblica negoziabili al portatore ed ammortizzaħili entro un triennio, o con l’assegno de’ fondi della Nazione, a prezzo di stima, ma colla diminuzione del quattro per cento della stima stessa.

16. La riscossione del prestito forzoso verrà fatta colle stesse misure coattive stabilite dalla legge per la riscossione delle pubbliche tasse.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto.

Roma 2 Marzo 1849.

I Membri del Comitato esecutivo

Il Ministro delle Finanze I. Guiccioli