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Quella che abbia rendita di scudi dodici mila, o più, verrà tassata di due terzi.

5. Il pagamento dovrà farsi solo in valori correnti, ovvero in oggetti di oro od argento.

6. Il pagamento può farsi in tre rate eguali a diverse scadenze.

La prima rata sarà pagata entro 20 giorni dopo la promulgazione della presente legge, in ciascuna provincia.

La seconda verrà pagata al più tardi alla fine del luglio prossimo:

L’ultima rata lo sarà al più tardi l’ultimo di ottobre.

7. Quei che pagassero anticipatamente tutto o parte della seconda e terza rata godranno del difalco di un ventesimo sulla somma anticipata, col diritto bensì ad essere reintegrati nell’intero.

8. In ogni capoluogo di Provincia il Preside comporrà una Commissione centrale di dieci probi individui, e bene informati dallo stato di fortuna degli abitanti, o delle possidenze nel luogo di quei che fossero domiciliati altrove.

La Commissione verrà presieduta dal Preside con voto deliberativo.

9. La medesima, dopo avere ricevuto la spontanea dichiarazione dalle persone soggette al prestito sull’ammontare della rendita, o dopo aver le invitate a dare tale dichiarazione, definirà l’ammontare della rendita annua, netta di pesi. La prima rata dovrà pagarsi nella quantità stabilita, salvo i reclami in devolutivo che potessero dar luogo a compensazione o diminuzione per le rate successive.

10. Darà essa il giudizio prontamente sui do-