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Considerando che gli urgenti e gravi bisogni dello Stato, e precipuamente quello di mettere la nascente Repubblica in grado di conveniente difesa, rendono indispensabile di ricorrere a mezzi pronti e straordinarii, tra quali il più acconcio si è il prestito forzoso;

Considerando che essa deve avere per basi 1. Prontezza di operazione. 2. Minore aggravio possibile nel momento. 3. Certezza al rimborso non lontano e senza aver danno;

Decreta:

1. Sarà levato un prestito forzoso sulle famiglie di più elevate fortune, sui maggiori capitalisti e commercianti, e sulle società commerciali e industriali di qualunque specie.

2. Le persone e i corpi morali di qualsivoglia specie vengono reputati altrettante famiglie.

3. Più individui discendenti da comune stipite se hanno comunione di beni verranno considerati come una sola famiglia.

4. La proporzione del prestito è la seguente:

Ogni famiglia, che abbia rendita di qualunque provenienza, non minore di annui scudi due mila netti da ogni peso, nè maggiore di quattro mila, sarà tassata per una sola volta del quinto d’un’annata di rendita.

Quella che abbia rendita non minore di scudi quattro mila, nè maggiore di scudi sei mila, sarà tassata di un quarto.

Quella di rendita non minore di scudi sei mila, nè maggiore di scudi ottomila, sarà tassata di un terzo.

Quella di rendita non minore di scudi otto mila, nè maggiore di scudi dodici mila, verrà tassata della metà.