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pubblicazione della Legge; la seconda al 31 Luglio; l’ultima al 31 Ottobre di quest’anno, disponendo che come a coloro che anticipassero in tutto o in parte la seconda e terza rata, si abbonerà un ventesimo; così a carico de renuenti verrà proceduto colle misure coattive stabilite dalla Legge per la riscossione delle pubbliche tasse.

Vi sarà consegnato a suo tempo dal Preside di codesta Provincia il ruolo de’ contribuenti, riceverete i versamenti che vi saranno fatti, rila sciandone quietanza da staccarsi da apposito bollettario, che farete prima vidimare dal Preside stesso in ogni pagina, e procederete alla intimazione ed esecuzione della manoregia immediatamente dopo lo spirare del termine dalla Legge stabilito contro i morosi.

Due importanti operazioni rimarranno a questo Ministero. L’una è di spedire a coloro che anticiperanno le rate, altrettanti dei boni a valere per conto della contribuzione per la disposizione dell’articolo 7. L’altra è di spedire la cartella fruttifera pel rimborso.

Per la esecuzione, necessita che voi mi spediate coll’ordinario di ciascuna domenica le bollette madri dei versamenti ricevuti.

Io conto che in questa circostanza voi vorrete provare alla Repubblica il vostro attaccamento, e meritare d’essere annoverato fra i funzionarii benemeriti della Patria.

Accusatemi subito ricevuta della presente, e gradite che vi saluti.

Li 28 Febbrajo 1849.

Il Ministro I. Guiccioli