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sempre da parte dell’assente, che non abbia ad essere interrotto il pubblico servizio.

APPENDICE

75 Quanto si è disposto nel secondo, e terzo Articolo del presente Regolamento organico è pienamente applicabile anche agl’Impiegati delle Provincie, che dipendono dal Ministero dell’Interno. Si eccettuano da così fatta generale comprensione quegli Impiegati, che per le loro speciali attribuzioni hanno diversi obblighi da osservare, quali sarebbero gl’Impiegati addetti alle Carceri e luoghi di pena, e quei che dipendono dal Comando Generale dell’Arme politica.

76 I Presidi delle Provincie hanno la facoltà di sospendere gl’Impiegati soggetti alla loro giurisdizione in seguito di voto consultivo emesso dalla Congregazione Governativa, facendone immediato rapporto al Ministro. I Presidi stessi re stano facoltizzati di concedere agli impiegati un permesso di assensa per dieci giorni.

77 Sarà cura del Ministro di far comporre nel più breve tempo possibile un elenco di tutti i quiescenti, e di creare una Commissione, la quale s’incarichi di esaminare la loro attitudine, condizione, e fede politica allo scopo di richiamare quelli, che siano degni all’attività di servizio, sia pure con nuove attribuzioni, e di rimettere gli altri alla Direzione del Debito Nazionale, perchè venga loro liquidata la giubilazione a forma di legge.

78 Si darà opera prontamente, perchè una