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66 Per la sospensione, e per la destituzione si dà il ricorso al Consiglio de’ Ministri.
67 Tutti gl’impiegati dovranno trovarsi in officio alle ore 9 antimeridiane di ciascun giorno, e non potranno partirne che alle 4 pomeridiane salvo le disposizioni particolari in caso di Occorrenza.
68 Dalle 4 sino alle 6 pomeridiane dovrà per turno rimanere in officio un Minutante, ed uno scrittore; e dovrà pure un Minutante, ed uno scrittore rimanervi per tre ore della sera.
69 Sarà fatta una tabella indicante il servizio di turno dei Minutanti, e degli Scrittori; se ne rilascerà copia nella Camera del Ministro, ed altra presso il Sostituto.
70 I Portieri non dovranno mai far entrare alcuna persona, o nelle camere del Ministro, o in quella del Sostituto senza averla prima annunciata.
71 Sarà egualmente proibito l’ingresso nelle Camere degli officj a persona estranea.
72 I Portieri, e le Ordinanze dovranno uniformarsi all’orario sopraindicato, restando escluso ogni servigio interpolato. Un Portiere, ed una Ordinanza per turno dovranno rimanere a servigio dell’Officio per le intere 24 ore.
73 Nelle ore di presenza all’Officio gl’impiegati si guarderanno bene dal far gettito di un tempo prezioso, che soltanto deve essere speso a vantaggio della cosa pubblica.
74 Non è legittimamente scusata l’assenza dall’officio fuori che da malattia giustificata. I permessi di assenza, sea pochi giorni, si danno dal Sostituto: se per mesi, dal Ministro, provveduto