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prestarsi a quelle commissioni, che saranno loro affidate dal Ministro, o dal Capo di Officio.

60 Ogni impiegato deve rispondere delle sue operazioni a quello, che lo precede di grado. Con tal metodo progressivo gli atti saranno sindacati sino al centro, che è il Ministro, e la responsabilità non sarà più una vana parola.

61 I Capi degli Officj generali, come pure i Direttori generali, saranno direttamente responsabili verso il Ministro del cattivo andamento de!l’officio, a cui presiedono. In conseguenza di ciò sarà loro debito lo invigilare scrupolosamente, perchè ogni impiegato mantenga attività e buona condotta.

ARTICOLO III.

Regole disciplinari.

62 L’impiegato, che devia dall’adempimento dei propri doveri, vi sarà richiamato con mezzi coercitivi; questi sono — l’ammonizione— la sospensione — la destituzione.

63 L’ammonizione si esercita dal Capo dell’Officio, e quando triplicatamente sia tornata inutile, questi ne farà rapporto al Ministro.

64 La sospensione del soldo e dell’impiego è decretata dal Ministro in seguito di voto consultivo emesso dall’Assessore.

65 La destituzione si applica dal Ministro sul rapporto di un Consiglio di disciplina composto dall’Assessore che ne è il Presidente, e da tre Minutanti scelti nel Ministero.