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in tanto affermò esser vero, che a lui, che l’aveva praticato, sommo onore aveva arrecato. Perché, allora che a lui fu data la cura degli eserciti romani per guerreggiar poi in Armenia, per mera dapocaggine di quei che ne ebbero cura avendo trovato que’ soldati esser divenuti molto licenziosi e senza disciplina alcuna militare, con la sola rigorosa risoluzione ch’egli ne’ primi giorni della sua carica seppe fare, di condannar all’ultimo supplici© due soldati, uno perché nel lavorar le trincere non portava arme di sorte alcuna, e l’altro perché solo allato aveva il pugnale senza la spada, all’esattissima obbedienza dell’antica buona disciplina militare ridusse quell’esercito tanto trasandato; e soggiunse Corbulone che quella sua severa risoluzione al mondo tutto tanto era piaciuta, che lo stesso Tacito, come irrefragabil massima politica ne’ suoi Annali avendola autenticata, come precetto da ogni officiale degno di esser imitato, con queste parole l’aveva trasmessa a’ posteri: « Intentumque et magnis delictis inexorabilem scias, cui tantum asfierítatis etiam adversus levia credebatur »< 0 . A Corbulone rispose don Ferrante che, altra maniera di giudici usandosi negli eserciti co’ soldati, altra ne’ governi delle province co’ cittadini, cosi come i capitani giudicavano col solo e nudo capriccio con autoritá libera, cosi i governatori delle cittadi erano obbligati alle leggi, e che, dagli statuti avendo legate le mani, conforme a quelli faceva bisogno regolarsi. E che notissimo gli era che molti officiali, affine di rendere umili gl’insolenti, quieti i sediziosi, pacifichi i tumultuosi, nello stesso principio de’ governi loro contro il primo delinquente ch’era capitato loro nelle mani, avevano usata insolita severitá di castigo: ma che anco aveva notato che questi tali per lo brutto lor modo di procedere erano alla fine pericolati, mercé che grandemente la via buona errava colui che per conseguir fini buoni s’incamminava per la strada delle ingiustizie: perché Iddio, che in somma abominazione aveva che i delitti si punissero con gli eccessi e gli errori si proibissero co’ delitti, in modo alcuno senza esemplar castigo de’ giudici poteva tol ti) Tacito, libro xi degli Annali [cap. 18J.

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