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PARTE VII.
Governo annuale della vigna comune ai due sistemi
195. — Stabilita che sia la vigna a cure e spese del padrone, nel quarto anno, primo a frutto, dovrà concorrere il colono con le sue fatiche, percependone anch’esso il frutto, al peso dell’ordinaria coltivazione.
Il medesimo pertanto dovrebbe prestare gratuitamente la mano d’opera per tutti i lavori da farsi, e cioè, per la vangatura, zappatura, o lavori con l’aratro al terreno; per la potatura e taglio verde, per la vendemmia e trasporto dell’uva, ecc.
Inoltre dovrebbe sostenere la metà della spesa per la canna o pali quando non vi fossero nel fondo. All’incontro spetterà al padrone la manutenzione e riparazione dell’armato della vigna e la provvista del concime necessario.
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