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PARTE VII.

Governo annuale della vigna comune ai due sistemi



195. — Stabilita che sia la vigna a cure e spese del padrone, nel quarto anno, primo a frutto, dovrà concorrere il colono con le sue fatiche, percependone anch’esso il frutto, al peso dell’ordinaria coltivazione.

Il medesimo pertanto dovrebbe prestare gratuitamente la mano d’opera per tutti i lavori da farsi, e cioè, per la vangatura, zappatura, o lavori con l’aratro al terreno; per la potatura e taglio verde, per la vendemmia e trasporto dell’uva, ecc.

Inoltre dovrebbe sostenere la metà della spesa per la canna o pali quando non vi fossero nel fondo. All’incontro spetterà al padrone la manutenzione e riparazione dell’armato della vigna e la provvista del concime necessario.

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