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DISCORSO OTTAVO I99

condizioni e i loro possibili rimedi in quella proporzione che la difficoltá de’ tempi serba all’imperfezione dell’umana natura. La breve esposizione che daremo dello stato delle scienze morali servirá di pruova alla nostra assertiva.

Era naturale che nel primo periodo della rivoluzione si cercasse con calore di applicare praticamente tutte le dottrine che nel decimottavo secolo erano sorte in Francia, facendole perciò passare nella legislazione; era egualmente nella natura delle cose che nel periodo della guerra civile europea e della proscrizione vi fosse stata una lacuna nel progresso delle scienze, poiché le epoche turbolenti preparano i materiali pei lavori scientifici, ma solo se ne trae profitto nell’epoca di calma che a quelle succede; era parimente a prevedersi che al giugnere di questa epoca le dottrine si sarebbero considerate nella loro applicazione possibile e nei loro effetti pratici. Allora la bontá relativa doveva riprendere il suo impero; Montesquieu doveva riguadagnare il posto che i sapienti piú esclusivi gli avevano tolto nel periodo di distruzione, e tutte le dottrine degli altri sapienti che appartenevano a varie nazioni contraddistinte da questo marchio dovevano essere adottate. L’espressione del carattere che contrassegnava le scienze morali nei diversi periodi dell’epoca di cui ci occupiamo si ritrova nella legislazione, nell’insegnamento e nelle opere degli autori piú distinti.

La legislazione provvisoriamente data alla Francia nel periodo rivoluzionario ha il carattere assoluto di voler creare una novella societá, piuttosto che di conformarsi alla natura e ai bisogni della esistente. Nell’epoca che succedette a questa, in cui il potere si concentrò nel consolato, ebbero origine la centralizzazione amministrativa ed il codice civile, il quale mentre altro non era che l’opera di Giustiniano sceverata di quanto non era piú né utile né praticabile, riconosceva però le trasformazioni che i secoli avean prodotte nella societá moderna, distinguendo questa dall’antichitá e dal medio evo; per cui in una societá dove tutte le classificazioni eransi fuse, sottopose alla legge comune tutti indistintamente, vale a dire ristabili il dritto romano meno la schiavitú, il dritto feudale e quella parte del