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capo xix. 77

stato il Friuli, e l’Imperio vi vantava i suoi diritti di alto dominio. Siccome la giurisdizione spirituale del patriarca si estendeva anco sugli Stati dei duchi d’Austria e di Carintia, così in varii tempi furono stabiliti regolamenti dai due governi per la nomina del prelato e convennero, al dire degli Austriaci, che sarebbe eletto una volta dall’uno è una volta dall’altro. Ma il patriarca veneto o che da sè il facesse, o per intendimento col Senato, a deludere l’accordo si elesse un coadiutore con facoltà di succedergli, e questo un altro, e così via via, di forma che i sovrani austriaci non fecero mai alcuna nomina: e’ se ne dolsero, insorsero a più riprese, vietarono ai loro sudditi di ubbidire al patriarca, e ricorsero alla Santa Sede per una separazione della diocesi. Tuttavia Venezia seppe trovar sempre qualche palliativo, e la questione dormiva già da 60 anni quando fu rinfrescata in questa circostanza a fine di movere più ampie difficoltà alla Repubblica e obbligarla a calare per la libera navigazione dell’Adriatico. La Repubblica incaricò il suo Consultore di assumerne la difesa; il quale trasse fuori quanti documenti, istorie e allegati potè dissotterrare dagli archivi, sì che le sue scritture tra consulti e minute su questo proposito compiono anch’esse un tomo di manoscritto. Pure la controversia non ebbe fine se non se nel 1749, quando l’imperatrice Maria Teresa, non volendo che i suoi sudditi dipendessero per l’ecclesiastico da un vescovo forestiero, ottenne da Benedetto XIV che il patriarcato fosse diviso di due sedi, e furono l’arcivescovo d’Udine e quello di Gorizia.