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214 capo xxiii.

scun membro dello Stato vi contribuisse in rata proporzione, volle che i cherici ancora pagassero la loro parte. Ciò diede occasione a nuovi litigi colla Curia incominciati fino dal 1614 e continuati ad intervalli per quattro anni. Fra le varie scritture dettate dal Consultore in queste circostanze avvi un eccellente opuscolo in cui narra per brevi capi l’origine delle immunità reali dei cherici, e due altri in cui dichiara ed amplifica il significato della legge 26 marzo 1605 che proibiva di alienare beni stabili a persone e luoghi ecclesiastici. Si ricorda il lettore che questa legge fu una tra le cause dell’interdetto; ma i cherici erano riusciti ad eluderla costituendo in loro favore livelli sui beni medesimi, per cui invece di uno stabile ricevevano un censo di rendita, ovvero il prezzo del riscatto da chi preferiva liberarsene. Il governo, volendo tagliare le unghie a questo nuovo genere di rapina, chiese al Sarpi se il testo della legge poteva estendersi anco al divieto di costituire livelli; ed egli rispose per l’affermativa in due consulti di cui a stampa non si hanno che abozzi o frammenti. Da questi oggetti passò nel 1618 a parlare anco delle decime, che era il sistema di percezione de’ tributi pagati dagli ecclesiastici, ne fece conoscere i difetti e propose il modo di migliorarlo senza derogare al testo delle bolle pontificie e senza impetrarne delle nuove. In questi varii piccioli scritti l’autore mostra sempre una profonda cognizione non pure dell’istoria, ma e della giurisprudenza e della pubblica economia. Ciò nondimeno