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192 capo xxii.


Le costituzioni de’ gesuiti si compongono di molte parti, quali sono le Lettere apostoliche che contengono le bolle e i privilegi concessi loro dai papi, e sono come il fondamento della Società. Un Compendio di essi privilegi destinato per quelli a cui non era lecito di conoscerli in corpo. Le costituzioni colle loro dichiarazioni che ne sono la glossa ed hanno autorità pari al testo: ad esse Costituzioni è premesso un opuscolo detto l’Esame, che è una particolare e molto sottile istruzione intorno al modo con cui devono essere esaminati i novizi per tutto il tempo della loro probazione. Le Regole, dove specificatamente sono esposti i precetti che devono osservare i gesuiti ciascuno nel posto che occupa: così vi sono le regole del provinciale, del preposto di un collegio, del rettore, del gesuita in viaggio, di quello destinato alle missioni o alla predicazione, del portinaio, dell’infermiere, del cuoco, e di ogni altra dignità e grado od impiego dai supremi ai minimi. Ciascuno aveva in iscritto la parte che lo concerneva, e, se era necessario, anco un sunto delle Costituzioni, non comunicandosi le Costituzioni intiere se non ai primani della Società. I Decreti delle congregazioni generali; un Sommario de’ medesimi col titolo di Canoni ad uso di quelli che non potevano vederne l’intiero; le Formole di esse congregazioni; la Ragione ed Instituzione degli studi che comprendeva il loro sistema d’insegnamento; le Ordinazioni dei proposti generali, e le Istruzioni che sono supplimenti alle Costituzioni e alle Regole anzidette; le Industrie, l’Istruzione del P. Claudio, gli esercizi di Sant’Ignazio, e il Direttorio degli Eser-