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106 capo xx.

col diritto di succedergli, il quale dal canto suo ne nominava un altro e così via via di forma che il beneficio diventava proprietà particolare di una persona o di una famiglia, con pregiudizio del collatore ordinario. Niun’altra classe d’uomini fu mai così attiva a propagare gli abusi e così tenace a conservarli: le coadiutorie furono introdotte col pretesto di farsi aiutare nelle cure delle anime; ma bentosto furono applicate anco ai beneficii semplici, che concedevano al beneficiato un ozio beatissimo.

Per ultimo pesando assai ai pontefici la pragmatica-sanzione del regno di Francia tanto fecero, finchè Leone X riuscì a farla abolire nel congresso che ebbe con Francesco I in Bologna l’anno 1515 e le fu sostituito un concordato che ritornava alla corte di Roma una gran parte dei perduti vantaggi. I parlamenti si opposero, ma l’ostinazione del re e del pontefice la vinsero.

Il concilio di Trento, i cui decreti furono promulgati nel 1563, abolì le unioni a vita, i regressi, le coadiutorie con successione, ed emendò altri punti; ma se la corte di Roma è costante ne’ suoi prepositi, lo è molto più in ciò che concerne la religione del danaro, della quale è gelosissima. I decreti tridentini essendo per lo più intralciati ed equivoci, Pio IV e i successori proibirono d’interpretarli a chiunque fuorchè alla congregazione de’ cardinali interpreti sopra il concilio; i quali non andò guari che tirarono di bel nuovo tutta a Roma la materia beneficiale, e quando con un pretesto e quando con un altro restituirono tutti i vecchi abusi: anzi gli