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capo xx. 105

esazioni della Corte; ma papa Eugenio IV veggendo che la sinodo impiccioliva la sua potestà e la sua borsa, la annullò, e la sinodo per rappresaglia scomunicò il papa: da qui nuovo scisma nella Chiesa.

Il concilio di Basilea fu ricetuto in Francia e in una parte della Germania: in quella, il re Carlo VII pubblicò la famosa pragmatica-sanzione che restituì la collazione de’ beneficii ai vescovi ed ai Capitoli; in questa furono fatte leggi analoghe. Ma in Italia prevalse l’autorià pontificia, che quantunque contrastata tentò con vario successo di aprirsi nuovamente il varco fra gli Oltremontani, e passò anco ad eccessi maggiori. Imperocchè da Giulio II e da Leone X furono introdotte le riservazioni in pectore, cioè che vacando un beneficio, se il collatore ordinario lo conferiva o andava alcuno per impetrarlo, il Datario rispondeva che il papa lo aveva riservato nella sua mente. Le resignazioni in favorem furono estese al modo che il rinunciante lasciava il titolo e conservava le rendite, non restando al favorito che il titolo e il diritto di succedergli dopo la morte. E per non offendere di troppo le ragioni del collatore legittimo, a quel secondo era tolta la focoltà di praticare lo stesso del suo antecessore; talchè o morendo egli, o rassegnando il beneficio, il collatore poteva darlo a cui gli piaceva.

Ma questa clausola fu bentosto annullata dalla invenzione dei regressi e delle coadiutorie. Col regresso, chi rassegnava un beneficio col fine di ottenerne un migliore, se non riusciva, tornava al possesso del primo come se nulla fosse; e colla coadiutoria un beficiato si nominava un coadiutore