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188 | Capo terzo |
Ne da passarsi in silenzio è l’altra nuòva
legislazione, cioè degli statuti municipali, che a quella dieta può dirsi in tanto fermento di legali trattazioni, e di dotti legisti preser nuovo calore, sinchè alla pace di Costanza ne ricevettero la solenne sanzione col colpo fatale alla imperiale potenza. Sin verso il principio di questo secolo ne troviam cenno in alcune città, come il Maflfei di Verona ricordali, e poi cresciuti a giusta misura col tempo si promulgarono in formadi leggi al secol vegnente con maggiore ampiezza, essendo verissimo, che rutte le leggi nascono dal bisogno, ed ai costumi s’adat tan
Accorso Bolognesi, il secondo de’ quali fu detto i! Chiosatore per la chiosa, o glossa generale, in cui comprese, ordinò, e schiari tutte l’altre, onde autor classico fu tenuto per due secoli, e più. Basti di loro. Quanto a’ canonisti bastine ricordare i più dotti insieme, e più benemeriti papi di quella giurisprudenza, cioè Innocenzo III., Onorio pur III. Gregorio IX., Innocenzo IV., giugnendo alla metà del XIII. secolo, al cui fin giugneremo nel calie seguente con altri pontefici.