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predica trigesimaottava |
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care uno, però che non è mia arte; quella è arte da secolari. E così, dico, non è lecito a niuno frate nè prete. E così vo’ dire che nè a frate nè a prete non è lecito di fare quello che dien fare i secolari. El prete e ’l frate díe attèndare all’uffizio de la chiesa e a la salute dell’anime. El secolare ha l’arti e ha le mercanzie. Questo è il fondamento; e dicoti che egli è peccato mortale a noi grandissimo. E inde dice santo Ieronimo a lxxxviij distinzione: Fornicari semper non licet: negotiari autem antequam fiat: Non è lecito sempre a fare la fornicazione, ma guadagnare innanzi che si facci la robba. Non vedi tu che prima che tu t’impacci a trafficare, che tu v’hai fatto il peccato su? Perchè e’ non t’è lecito, lassala al secolare. Così ne lo Eclesiastico: Licet, post non licet: È lecito, e poi non è lecito. Vuolo vedere chiaramente? El fornicare è illecito, ma il mercatare è lecito. Ma costui che è fatto religioso, non gli è lecito più di mercatare. O non è lecito a prete a véndare il suo grano, avendone d’avanzo, per aver de’ denari, per comparare di quelle cose che egli ha di bisognp? Sì. E a compararne? Dico che sì. Quello che si può fare, ode Paolo scrivendo a Timoteo, cap. iij: Nemo militans Deo se implicat in opere saeculari1. Nè voi secolari dovete dare uffizio a religiosi; nè anco i religiosi nol debbono accettare, nè cercare, nè esercitare. Non si díe impacciare il religioso a le cose seculari; no. Doh, ditemi cittadini: voi fate i vostri bossoļi2;
- ↑ La Vulgata: Nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus (Epist. seconda ad Timotheum, cap. secondo, vers. 4).
- ↑ Sul modo di formare i bossoli, ove si ponevano i nomi dei cittadini da estrarre pei pubblici uffizi, son da vedere più provvisioni prese il 9 settembre 1427 dai Priori del Comune; le quali furono senza dubbio suggerite dal Santo, che appunto in quel mese recitava queste sue prediche.