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predica vigesimaterza 211


conclusione. Tiene per fermo e per costante, se uno è parziale e tiene segno di parzialità, è maladetto da Dio, e chi il sotterra in sagrato, è maladetto da Dio con lui insieme. — Terza, et è l’ultima1, e dicola per le donne. Tiene per fermo e per costante questa conclusione: che chi è morto con quelle parti di guelfo o ghibellino, senza segno di pentirsi e di volere penitenzia; et anco qualunque facesse dire messa o uffizio divino per l’anima sua, pecca mortalmente e va a casa del diavolo a suono di suffili e tamburi. E ha’ le tutte e dodici. Vedele ora più chiaramente a una a una.

La prima. Dissi, che chi portava insegna distintiva di parti o guelfa o ghibellina per alcun modo, non era altro che ’l diavolo adorare. La ragione, l’autorità e l’esemplo tu l’udisti doppo ieri; ma io non ti dissi quello che io ti dirò oggi. Oh! Ecci niuno giudeo? Io noi so già io, che io non li conosco; se egli avessero uno O nel petto, li cognósciarei2. Leggi dagli Apostoli in qua, e anco poi

  1. Gli altri Codd.: Terza. Ode l’ultima.
  2. Qui annota il Milanesi; “Leggi severissime contro gli Ebrei pubblicarono in diversi tempi i pontefici, i comuni e i principi d’Italia, mossi più presto da una ragione politica, che morale e religiosa. E la ragione era la usura, la quale essendo proibita ai cristiani dai canoni e dalle leggi civili, era si può dire quasi esclusivamente esercitata dagli Ebrei. Ma quelle leggi quanto erano severe, tanto riescirono inefficaci: imperciocchè, proibito quel traffico, si esercitò copertamente e con maggior danno. Si aggiunse in fine che gli stessi principi e le repubbliche ebbero alla loro volta bisogno dì ricorrere per danari agli Ebrei, non trovando altri che volesse prestare. Ed allora furono essi condotti come prestatori pubblici, con vari patti, fra i quali è notabile quello che li faceva esenti dal portare il segno avvilidivo a cui con aperta ingiustizia erano condannati gli altri loro correligionari. Fra le leggi della repubblica senese è da ricordare quella del 1439, colla quale è comandato agli Ebrei, così maschi come femmine, di portare nell’ultima veste sopra il petto e verso la spalla destra un O di panno giallo, alto quattro soldi di braccio; colla pena di 100 lire a chi non portasse quel segno dentro la città o i borghi o le castellaccie, e di 50 a chi nol portasse nel contado e nel distretto di Siena.„