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e grande faccienda, ora ella è levata via con pena grandissima1. Anco de balli che essi facevano a certa festa, anco so’ levati via2. El biastemiare Idio tanto bruttamente et i santi, anco l’hanno levato via, e sapete che quella città di questo era più infetta che niun’altra; e come era più brutta, così è ora più netta, con perseveranzia, però che hanno poste gravissime pene. Di giuoco non pare che mai vi fusse; io vi parlo di quello che si vede. Non dico cosi di voi, chè voi m’avete così ingannato, come popolo ch’io bazicasse mai. Ma sapete che? Fate ragione ch’io non ci venni l’altra volta: ma ben fate ragione ch’io ci so’ ora. A casa. Hai tu veduto quando uno è turbato cor uno altro? Sai come elli se li dimostra? Elli se li dimostra col grugno; vedi, così3. Così ci fa Idio a noi per essere ritornati a tanti disordini e a tante dissoluzioni. E diceci: Habeo adversum te: — Io

  1. Questa battaglia o giostra peragina ha pur ricordato nella citata Predica qua ita (pag. 97 e nota 2). Una descrizione bellissima se ne legge nel Campani, Historia Brachii, Lib. IV, che sta nel Vol. XIX degli Scriptores Rer. Italic. del Muratori. Fu riferita dal Sismondi quasi tradotta nel cap. 62 della Storia delle Repubbliche Italiane. Questa celebre litomachia perugina, ristabilita nel 1416 da Braccio da Montone, fu soppressa nove anni dopo a persuasione del nostro fra Bernardino: inaerendo doctrinae fratris Bernardini de Senis Ordinis Minorum. Queste parole son tolte al proemio dei così detti Statuta S. Bernardini, approvati il 4 novembre 1420 dal Consiglio dei camarlenghi delle Arti perugine. Alla cortesia e dottrina del ch. prof. Adamo Rossi, che queste notizie mi favorì, debbo ancora una copia della rubr. 12 dei predetti Statuti, concernente al divieto della citata giostra. La rubrica porta il titolo: De prelio non fiendo.
  2. Le danze in Chiesa, residuo di costami pagani, durarono in alcune terre della Toscana quasi per tutto il sec. decimoquinto, verso la cui fine si trovano disposizioni che le vietavano. Lo Statuto di Cana, piccola terra della maremma senese, compilato nel 1423, ha un cap. intitolato: «Che non si possi ballare nè cantare in Siena.» Sarebbe facile trovare altri esempi di simili disposizioni anche in Statuti di altre parti d’Italia.
  3. Accompagna il discorso coll’arricciare il viso, come fa colui che sente o vede cosa che gli dispiace o l’offende.