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RELAZIONE 471

sradicare li molti abusi introdottisi in questa materia, nè estirpare la diversità e fallacia delle misure che hanno gettate così antiche e profonde radici; nè il privato può lagnarsi quando gli si salvi la rendita che può essere annessa all’esercizio di una tale regalia, se il sovrano in vista del pubblico bene interpone la suprema sua autorità sopra un oggetto che è uno dei principali e più naturali del principato.

XXIX.

Con queste avvertenze dovrebbe essere steso l’editto, le penali del quale dovrebbero essere dolci dove si tratti di pura negligenza, più severe dove si tratti di espressa frode; dovrebbe avere poche leggi e poco vincolanti il pubblico, ma si dovrebbe tenere mano forte all’ osservanza di quelle, parendomi che colla sola inalterabile fermezza si possa sperare buon esito dalla voluta riduzione.

Per mancanza forse di tale fermezza, e per essersi probabilmente negligentate le ulteriori cautele che sono state qui esposte, sotto il governo del conte Fuentes, essendosi pubblicata nel 1604 una grida per la riforma dei pesi e misure per tutto lo stato, questa grida fu poi rivocata li 18 ottobre 1605.

La prima in data degli 8 ottobre 1604 riduce tutti li bracci al solo braccio di falegname, e tutte le libbre e pesi di qualunque sorta, eccettuato il solo peso dell’oro e dell’argento, alla fibbia piccola di once 12 e ad una grossa di once 24, regolando i rapporti delle misure