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468 RELAZIONE

XXIV.

In secondo luogo, pubblicare le tabelle di riduzione sovraesposte, con obbligo a qualunque venditore, operario e a chichessia che tenga negozio aperto o bottega, che faccia uso di bracci, di tenere affissa la tabella di ragguaglio per soddisfazione ed intelligenza degli avventori, ordinando che ciascuno dei suddetti dentro il termine del mese, come sopra, siasi provveduto del rispettivo braccio bollato dall’ ufficio, giacchè tutti li bracci antecedenti saranno considerati di nessun valore ed autenticità, ancorchè per accidente fossero conformi alla prescritta misura.

XXV.

Terzo, che in vista delle dette tabelle di riduzione ognuno venda le proprie merci misurate colla nuova misura, e siano ragguagliati i prezzi delle robe, che prima si vendevano a braccio di panno o a braccio di seta, al prezzo corrispondente alla nuova misura a norma delle dette tabelle di riduzione, sotto le pene da esprimersi in caso di contravvenzione, e con formale dichiarazione che i giudici competenti prestino pronta e sommaria giustizia nel caso che risulti che per parte dei venditori non siasi fatta la debita riduzione, il che dai libri de’ mercanti può facilmente conoscersi. Per maggiore intelligenza del pubblico potrà aggiungersi nei libretti di riduzione una specifica di quelle