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118 dei delitti

se non vi riesce, e di far torto a quella infallibilità che l’uomo si arroga in tutte le cose. Gli indizi alla cattura sono in potere del giudice; perchè uno si provi innocente deve esser prima dichiarato reo: ciò chiamasi fare un processo offensivo: e tali sono quasi in ogni luogo della illuminata Europa, nel decimo ottavo secolo, le procedure criminali. Il vero processo, l’informativo, cioè la ricerca indifferente del fatto, quello che la ragione comanda, che le leggi militari adoperano, usato dallo stesso asiatico dispotismo nei casi tranquilli ed indifferenti, è pochissimo in uso nei tribunali europei. Qual complicato laberinto di strani assurdi, incredibili senza dubbio alla più felice posterità! I soli filosofi di quel tempo leggeranno nella natura dell’uomo la possibile verificazione di un tale sistema.


§ XLI.

Come si prevengano i delitti.

È meglio prevenire i delitti, che punirli. Questo è il fine principale di ogni buona legislazione, che è l’arte di condurre gli uomini al massimo di felicità, o al minimo d’infelicità possibile, per parlare secondo tutti i calcoli dei beni e dei mali della vita. Ma i mezzi impiegati finora sono per lo più falsi, ed opposti al fine proposto. Non è possibile il ridurre la turbolenta attività degli uomini ad un ordine geometrico senza irregolarità e confusione. Come