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116 | dei delitti |
dell’autorità, quando pure non divenisse indifferente alla loro ingratitudine. A misura che i sentimenti che ci uniscono alla nazione s’indeboliscono, si rinforzano i sentimenti per gli oggetti che ne circondano; e però sotto il dispotismo più forte, le amicizie sono più durevoli, e le virtù sempre mediocri di famiglia sono le più comuni, o piuttosto le sole. Da ciò può ciascuno vedere quanto fossero limitate le viste della più parte dei legislatori.
§ XL.
Del Fisco.
Fu già un tempo nel quale quasi tutte le pene erano pecuniarie. I delitti degli uomini erano il patrimonio del principe: gli attentati contro la pubblica sicurezza erano un oggetto di lucro: chi era destinato a difenderla, aveva interesse di vederla offesa. L’oggetto delle pene era dunque una lite tra il fisco (l’esattore di queste pene) ed il reo, un affare civile, contenzioso, privato piuttosto che pubblico, che dava al fisco altri diritti che quelli somministrati dalla pubblica difesa, ed al reo altri torti che quelli in cui era caduto per la necessità dell’esempio. Il giudice era dunque un avvocato del fisco piuttosto che un indifferente ricercatore del vero; un agente dell’erario fiscale, anzichè il protettore ed il ministro delle leggi. Ma siccome in questo sistema il confessarsi delinquente, era un confessarsi debitore