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e delle pene 97


Potrebbesi distinguere il dolo dalla colpa grave, la grave dalla leggiera, e questa dalla perfetta innocenza, ed assegnando al primo le pene dei delitti di falsificazione, alla seconda minori, ma con privazione di libertà, riserbando all’ultima la scelta libera dei mezzi di ristabilirsi, togliere alla terza la libertà di farlo, lasciandola ai creditori. Ma le distinzioni di grave e di leggiero debbon fissarsi dalla cieca ed imparzial legge, non dalla pericolosa ed arbitraria prudenza dei giudici. Le fissazioni dei limiti sono così necessarie nella politica, come nella matematica, tanto nella misura del ben pubblico, quanto nella misura delle grandezze.

Con quale facilità il provvido legislatore potrebbe impedire una gran parte dei fallimenti colpevoli, e rimediare alle disgrazie dell’innocente industrioso! La pubblica e manifesta registrazione di tutti i contratti, e la libertà a tutti i cittadini di consultarne i documenti bene ordinati; un banco pubblico formato dai saggiamente ripartiti tributi sulla felice mercatura, e destinato a soccorrere colle somme opportune l’infelice ed incolpabile membro di essa, nessun reale inconveniente avrebbero, ed innumerabili vantaggi possono produrre. Ma le facili, le semplici, le grandi leggi, che non aspettano

    scritto così. Sono stato accusato d’irreligione, e non lo meritava. Sono stato accusato di sedizione, e non lo meritava. Ho offeso i diritti dell’umanità, e nessuno me ne ha fatto rimprovero!

Beccaria 7