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e delle pene 85

alcuna delle pene più considerabili stabilita dalle leggi.

Altri delitti sono attentati contro la persona, altri contro le sostanze I primi debbono infallibilmente esser puniti con pene corporali.

Gli attentati dunque contro la sicurezza e libertà dei cittadini sono uno de’ maggiori delitti; e sotto questa classe cadono non solo gli assassinii e i furti degli uomini plebei, ma quelli ancora dei grandi e dei magistrati, l’influenza dei quali agisce ad una maggior distanza e con maggior vigore, distruggendo nei sudditi le idee di giustizia e di dovere, e sostituendo quelle del diritto del più forte, del pari pericoloso finalmente in chi lo esercita e in chi lo soffre.

Nè il grande, nè il ricco debbono poter mettere a prezzo gli attentati contro il debole ed il povero: altrimenti le ricchezze, che sotto la tutela delle leggi sono il premio dell’industria, diventano l’alimento della tirannia. Non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettano che in alcuni eventi l’uomo cessi di esser persona e diventi cosa: vedrete allora l’industria del potente tutta rivolta a far sortire dalla folla delle combinazioni civili quelle che la legge gli dà in suo favore. Questa scoperta è il magico segreto che cangia i cittadini in animali di servigio, che in mano del forte è la catena con cui lega le azioni degl’incauti e dei deboli. Questa è la ragione per cui in alcuni governi, che hanno tutta l’apparenza di libertà, la tirannia sta nascosta, o s’introduce, non prevista, in qualche angolo negletto dal legislatore, in cui insensibilmente prende forza e s’ingrandisce. Gli