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84 | dei delitti |
§ XXVI.
Delitti di lesa maestà.
I primi, che sono i massimi delitti, perchè più dannosi, sono quelli che chiamansi di lesa maestà. La sola tirannia e l’ignoranza, che confondono i vocaboli e le idee più chiare, possono dar questo nome, e per conseguenza la massima pena a delitti di differente natura; e rendere così gli uomini, come in mille altre occasioni, vittime di una parola. Ogni delitto, benchè privato, offende la società; ma ogni delitto non ne tenta la immediata distruzione. Le azioni morali, come le fisiche, hanno la loro sfera limitata di attività, e sono diversamente circoscritte, come tutti i movimenti di natura, dal tempo e dallo spazio; e però la sola cavillosa interpretazione, che è per l’ordinario la filosofia della schiavitù, può confondere ciò che dall’eterna verità fu con immutabili rapporti distinto.
§ XXVII.
Delitti contro la sicurezza di ciascun particolare. Violenze.
Dopo questi seguono i delitti contrari alla sicurezza di ciascun particolare. Essendo questo il fine primario di ogni legittima associazione, non può non assegnarsi alla violazione del diritto di sicurezza acquistato da ogni cittadino