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82 | dei delitti |
§ XXV.
Divisione dei delitti
Alcuni delitti distruggono immediatamente la società, o chi la rappresenta: alcuni offendono la privata sicurezza di un cittadino nella vita, nei beni, o nell’onore: alcuni altri sono azioni contrarie a ciò che ciascuno è obbligato di fare o non fare in vista del ben pubblico.
Qualunque azione non compresa tra i due sovraccennati limiti non può essere chiamata delitto, o punita come tale, se non da coloro che vi trovano il loro interesse nel così chiamarla. La incertezza di questi limiti ha prodotta nelle nazioni una morale che contraddice alla legislazione; più attuali legislazioni che si escludono scambievolmente; una moltitudine di leggi ch’espongono il più saggio alle pene più rigorose, e però resi vaghi e fluttuanti i nomi di vizio e di virtù, e però nata l’incertezza della propria esistenza, che produce il letargo ed il sonno fatale nei corpi politici.
L’opinione che ciaschedun cittadino deve avere di poter fare tutto ciò che non è contrario alle leggi, senza temerne altro inconveniente che quello che può nascere dall’azione medesima, questo è il dogma politico che dovrebb’essere dai popoli creduto, e dai supremi magistrati, colla incorrotta custodia delle leggi, predicato; sacro dogma, senza di cui non vi può essere legittima società; giusta ricompensa del sacrifizio fatto dagli uomini di quell’azione