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e delle pene 73

che un atto privato di non illuminata beneficenza forma un pubblico decreto d’impunità? Siano dunque inesorabili le leggi, inesorabili gli esecutori di esse ne’ casi particolari; ma sia dolce, indulgente, umano il legislatore: saggio architetto, faccia sorgere il suo edificio sulla base dell’amor proprio, e l’interesse generale sia il risultato degl’interessi di ciascuno, e non sarà costretto con leggi parziali e con rimedi tumultuosi a separare ad ogni momento il ben pubblico dal bene de’ particolari, e ad alzare il simulacro della salute pubblica sul timore e sulla\diffidenza: profondo e sensibile filosofo, lasci che gli uomini, che i suoi fratelli godano in pace quella piccola porzione di felicità, che l’immenso sistema stabilito dalla prima Cagione, da quello CHE È, fa loro godere in quest’angolo dell’universo.


§ XXI.

Asili.

Mi restano ancora due questioni da esaminare; l’una, se gli asili sieno giusti, e se il patto di rendersi fra le nazioni reciprocamente i rei, sia utile, o no. Dentro ai confini di un paese non deve esservi alcun luogo indipendente dalle leggi. La forza di esse seguir deve ogni cittadino, come l’ombra segue il suo corpo. L’impunità e l’asilo non differiscono che di più e meno; e come l’impressione della pena consiste più nella sicurezza d’incontrarla, che nella