Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
68 | dei delitti |
§ XIX.
Prontezza della pena.
Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile. Dico più giusta, perchè risparmia al reo gl’inutili e fieri tormenti dell’incertezza, che crescono col vigore della immaginazione, e col sentimento della propria debolezza; più giusta, perchè la privazione della libertà essendo una pena, essa non può precedere la sentenza, se non quanto la necessità lo chiede. La carcere è dunque la semplice custodia di un cittadino, finchè sia giudicato reo; e questa custodia essendo essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile, e dev’esser meno dura che si possa. Il minor tempo dev’essere misurato e dalla necessaria durazione del processo, e dalla anzianità di chi prima ha un diritto di esser giudicato. La strettezza della carcere non può essere che la necessaria o per impedire la fuga, o per non occultare le prove dei delitti. Il processo medesimo dev’essere finito nel più breve tempo possibile. Qual più crudele contrasto, che l’indolenza di un giudice, e le angoscie di un reo? I comodi e i piaceri di un insensibile magistrato da una parte, e dall’altra le lacrime, lo squallore di un prigioniero? In generale il peso della pena, e la conseguenza di un delitto dev’essere la più efficace per gli altri, e la meno dura che sia possibile per chi la soffre; perchè non si può chiamare legittima