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64 dei delitti

l’aumento dell’autorità de’ quali forma la felicità de’ sudditi, perchè toglie quell’intermediario dispotismo, più crudele perchè men sicuro, da cui venivano soffogati i voti sempre sinceri del popolo, e sempre fausti, quando possono giungere al trono! Se essi, dico, lasciano sussistere le antiche leggi, ciò nasce dalla difficoltà infinita di togliere dagli errori la venerata ruggine di molti secoli: ciò è un motivo per i cittadini illuminati di desiderare con maggior ardore il continuo accrescimento della loro autorità.


§ XVII.

Bando e confiscazioni.

Chi turba la tranquillità pubblica, chi non ubbidisce alle leggi, cioè alle condizioni con cui gli uomini si soffrono scambievolmente e si difendono, quegli dev’essere escluso dalla società, cioè dev’esserne bandito.

Sembra che il bando dovrebbe essere dato a coloro i quali, accusati di un atroce delitto, hanno una grande probabilità, ma non la certezza contro di loro di esser rei; ma per ciò fare è necessario uno statuto il meno arbitrario e il più preciso che sia possibile, il quale condanni al bando chi ha messo la nazione nella fatale alternativa o di temerlo, o di offenderlo, lasciandogli però il sacro diritto di provare l’innocenza sua. Maggiori dunque dovrebbono essere i motivi contro un nazionale, che contro un