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48 | dei delitti |
stata la legislatrice delle nazioni, che i delitti o più atroci, o più oscuri e chimerici, cioè quelli de’ quali l’improbabilità è maggiore, sieno provati dalle congetture, e dalle prove più deboli ed equivoche; quasi che le leggi e il giudice abbiano interesse non di cercare la verità, ma di trovare il delitto; quasi che di condannare un innocente non vi sia tanto maggior pericolo, quanto la probabilità dell’innocenza supera quella del reato.
Manca nella maggior parte degli uomini quel vigore, necessario egualmente per i grandi delitti che per le grandi virtù; per cui pare che gli uni vadano sempre contemporanei colle altre in quelle nazioni che più si sostengono per l’attività del governo e delle passioni cospiranti al pubblico bene, che per la massa loro, o la costante bontà delle leggi. In queste le passioni indebolite sembrano più atte a mantenere che a migliorare la forma di governo. Da ciò si cava una conseguenza importante, che non sempre in una nazione i grandi delitti provano il suo deperimento.
§ XIV.
Attentati, complici, impunità.
Perchè le leggi non puniscono l’intenzione, non è però che un delitto che cominci con qualche azione che manifesti la volontà di eseguirlo, non meriti una pena, benchè minore della dovuta all’esecuzione medesima del delitto.