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e delle pene 47

indicati dalla legge, finchè non passi il tempo della prescrizione fissata al suo delitto. Tale è almeno il temperamento che sembrami opportuno per difendere e la sicurezza e la libertà de’ sudditi, essendo troppo facile che l’una non sia favorita a spese dell’altra, cosicchè questi due beni, che formano l’inalienabile ed ugual patrimonio di ogni cittadino, non sieno protetti e custoditi, l’uno dall’aperto o mascherato dispotismo, l’altro dalla turbolenta popolare anarchia.

Vi sono alcuni delitti che sono nel medesimo tempo frequenti nella società, e difficili a provarsi; e in questi la difficoltà della prova tien luogo della probabilità della innocenza, ed il danno della impunità essendo tanto meno valutabile, quanto la frequenza di questi delitti dipende da principii diversi dal pericolo dell’impunità, il tempo dell’esame e il tempo della prescrizione devono diminuirsi egualmente. Eppure gli adulterii, la greca libidine, che sono delitti di difficile prova, sono quelli che, secondo i principii ricevuti, ammettono le tiranniche presunzioni, le quasi prove, le semiprove, quasi che un uomo potesse essere seminnocente, o semireo, cioè semipunibile, e semiassolvibile, dove la tortura esercita il crudele suo impero nella persona dell’accusato, nei testimoni, e per fino in tutta la famiglia di un infelice, come con iniqua freddezza insegnano alcuni dottori che si danno ai giudici per norma e per legge.

In vista di questi principii strano parrà a chi non riflette che la ragione non è quasi mai