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46 dei delitti

prima è quella dei delitti atroci, e questa comincia dall’omicidio, e comprende tutte le ulteriori scelleraggini: la seconda è quella dei delitti minori. Questa distinzione ha il suo fondamento nella natura umana. La sicurezza della propria vita è un diritto di natura; la sicurezza dei beni è un diritto di società, il numero de’ motivi che spingon gli uomini oltre il naturale sentimento di pietà, è di gran lunga minore al numero de’ motivi che per la naturale avidità di essere felici gli spingono a violare un diritto che non trovano ne’ loro cuori, ma nelle convenzioni della società. Le massima differenza di probabilità di queste due classi esige che si regolino con diversi principii. Nei delitti più atroci, perchè più rari, deve sminuirsi il tempo dell’esame per l’accrescimento della probabilità dell’innocenza del reo; e deve crescere il tempo della prescrizione, perchè dalla definitiva sentenza dell’innocenza o reità di un uomo dipende il togliere la lusinga della impunità, di cui il danno cresce coll’atrocità del delitto. Ma nei delitti minori, scemandosi la probabilità dell’innocenza del reo, deve crescere il tempo dell’esame, e scemandosi il danno dell’impunità, deve diminuirsi il tempo della prescrizione. Una tale distinzione di delitti in due classi non dovrebbe ammettersi, se altrettanto scemasse il danno dell’impunità, quanto cresce la probabilità del delitto. Riflettasi che un accusato di cui non consti nè l’innocenza, nè la reità, benchè liberato per mancanza di prove, può soggiacere per il medesimo delitto a nuova cattura e a nuovi esami, se emanano nuovi indizi