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e delle pene | 45 |
s’egli dovesse decidere del tempo necessario per provare un delitto. Parimente quei delitti atroci, dei quali lunga resta la memoria negli uomini, quando sieno provati, non meritano alcuna prescrizione in favore del reo che si è sottratto colla fuga; ma i delitti minori ed oscuri devono togliere colla prescrizione l’incertezza della sorte di un cittadino, perchè l’oscurità, in cui sono stati involti per lungo tempo i delitti, toglie l’esempio dell’impunità, e rimane intanto il potere al reo di divenir migliore. Mi basta accennare questi principii, perchè non può fissarsi un limite preciso che per una data legislazione, e nelle date circostanze di una società: aggiungerò solamente, che provata l’utilità delle pene moderate in una nazione, le leggi, che in proporzione dei delitti scemano o accrescono il tempo della prescrizione, o il tempo delle prove, formando così della carcere medesima o del volontario esilio una parte di pena, somministreranno una facile divisione di poche pene dolci per un gran numero di delitti.
Ma questi tempi non cresceranno nella esatta proporzione dell’atrocità de’ delitti, poichè la probabilità dei delitti è in ragione inversa della loro atrocità. Dovrà dunque scemarsi il tempo dell’esame, e crescere quello della prescrizione; il che parrebbe una contraddizione di quanto dissi, cioè, che possono darsi pene uguali a delitti disuguali, valutando il tempo della carcere, o della prescrizione, precedenti la sentenza, come una pena. Per ispiegare al lettore la mia idea; distinguo due classi di delitti: la