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44 | dei delitti |
saggi monarchi dell’Europa, che avendo portata le filosofia sul trono, legislatore amico de’ suoi sudditi, gli ha resi uguali e liberi nella dipendenza delle leggi, che è la sola uguaglianza e libertà che possono gli uomini ragionevoli esigere nelle presenti combinazioni di cose. La tortura non è creduta necessaria dalle leggi degli eserciti, composti per la maggior parte della feccia delle nazioni, che sembrerebbono perciò doversene più d’ogni altro ceto servire. Strana cosa per chi non considera quanto sia grande la tirannia dell’uso, che le pacifiche leggi debbano apprendere dagli animi induriti alle stragi ed al sangue il più umano metodo di giudicare!
§ XIII.
Processi e Prescrizioni.
Conosciute le prove, e calcolata la certezza del delitto, è necessario concedere al reo il tempo e i mezzi opportuni per giustificarsi; ma tempo così breve che non pregiudichi alla prontezza della pena, che abbiamo veduto essere uno de’ principali freni dei delitti. Un mal inteso amore dell’umanità sembra contrario a questa brevità di tempo; ma svanirà ogni dubbio, se si rifletta che i pericoli dell’innocenza crescono coi difetti della legislazione.
Ma le leggi devono fissare un certo spazio di tempo sì alla difesa del reo, che alle prove dei delitti; e il giudice diverrebbe legislatore,