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36 | dei delitti |
vedere l’esperienza, perchè ciascun giudice mi può essere testimonio, che nessun giuramento ha mai fatto dire la verità ad alcun reo: lo fa vedere la ragione che dichiara inutili e per conseguenza dannose tutte le leggi che si oppongono ai naturali sentimenti dell’uomo. Accade ad esse ciò che accade agli argini opposti direttamente al corso di un fiume: o sono immediatamente abbattuti e soverchiati, o un vortice formato da loro stessi li corrode e li mina insensibilmente.
§ XII.
Della Tortura.
Una crudeltà consagrata dall’uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del reo, mentre si forma il processo, o per costringerlo a confessare un delitto, o per le contraddizioni nelle quali incorre, o per la scoperta de’ complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d’infamia, o finalmente per altri delitti, di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato.
Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, nè la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch’egli abbia violati i patti coi quali gli fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la podestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo, o innocente? Non