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26 dei delitti


che le prove imperfette, delle quali può il reo giustificarsi, e non lo faccia a dovere, divengono perfette. Ma questa morale certezza di prove è più facile il sentirla che l’esattamente definirla. Perciò io credo ottima legge quella che stabilisce assessori al giudice principale presi dalla sorte, e non dalla scelta, perchè in questo caso è più sicura l’ignoranza che giudica per sentimento, che la scienza che giudica per opinione. Dove le leggi sieno chiare e precise, l’officio di un giudice non consiste in altro che nell’ accertare un fatto. Se nel cercare le prove di un delitto richiedesi abilità e destrezza, se nel presentarne il risultato è necessario chiarezza e precisione; per giudicarne dal risultato medesimo, non vi si richiede che un semplice ed ordinario buon senso, meno fallace che il sapere di un giudice assuefatto a volere trovar rei, e che tutto riduce ad un sistema fattizio imprestato da’ suoi studi. Felice quella nazione, dove le leggi non fossero una scienza! Ella è utilissima legge quella, che ogni uomo sia giudicato dai suoi pari, perchè dove si tratta della libertà e della fortuna di un cittadino, debbono tacere quei sentimenti che inspira la disuguaglianza; e quella superiorità con cui l’uomo fortunato guarda l’infelice, e quello sdegno con cui l’inferiore guarda il superiore, non possono agire in questo giudizio. Ma quando il delitto sia un’offesa di un terzo, allora i giudici dovrebbono essere metà pari del reo, metà pari dell’offeso: così essendo bilanciato ogn’interesse privato, che modifica anche involontariamente le apparenze degli oggetti, non parlano che le leggi e la verità. Egli