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24 | dei delitti |
si gettano confusi nella stessa caverna gli accusati e i convinti; perchè la prigione è piuttosto un supplizio, che una custodia del reo, e perchè la forza interna tutrice delle leggi è separata dalla esterna difenditrice del trono e della nazione, quando unite dovrebbono essere. Così la prima sarebbe per mezzo del comune appoggio delle leggi combinata colla facoltà giudicativa, ma non dipendente da quella con immediata podestà; e la gloria che accompagna la pompa ed il fasto di un corpo militare, toglierebbero l’infamia, la quale è più attaccata al modo che alla cosa, come tutti i popolari sentimenti; ed è provato dall’essere le prigionie militari nella comune opinione non così infamanti come le forensi. Durano ancora nel popolo, ne’ costumi e nelle leggi, sempre di più di un secolo inferiori in bontà ai lumi attuali di una nazione, durano ancora le barbare impressioni e le feroci idee dei settentrionali cacciatori padri nostri.
§ VII.
Indizi e forme di giudizi.
Vi è un teorema generale molto utile a calcolare la certezza di un fatto, per esempio, la forza degli indizi di un reato. Quando le prove di un fatto sono dipendenti l’una dall’altra, cioè quando gl’indizi non si provano che tra di loro, quanto maggiori prove si adducono tanto è minore la probabilità del fatto, perchè i casi che